Sommario statuto
- ART. 1 Costituzione, sede e durata
- ART. 2 Scopi
- ART. 3 Attività
- ART. 4 Requisiti degli associati
- ART. 5 Ammissione e diritti degli Associati
- ART. 6 Categorie degli associati
- ART. 7 Doveri degli associati
- ART. 8 Sanzioni disciplinari
- ART. 9 Perdita della qualifica di associato
- ART. 10 Organi dell'Associazione
- ART. 11 Assemblea generale dei soci
- ART. 12 Competenze dell'assemblea generale dei soci
- ART. 13 Convocazione dell'assemblea generale dei soci
- ART. 14 Comitato Esecutivo (CE)
- ART. 15 Compiti del Comitato Esecutivo
- ART. 16 Funzioni del Comitato Esecutivo
- ART. 17 Riunioni del Comitato Esecutivo
- ART. 18 Organo di Controllo
- ART. 19 Collegio dei Garanti
- ART. 20 Consiglio Direttivo Nazionale (CDN)
- ART. 21 Gruppi di Studio
- ART. 22 Sezione Giovani Pneumologi
- ART. 23 Sezioni Regionali
- ART. 24 Presidente Onorario
- ART. 25 Congresso Nazionale e Congressi delle Sezioni Regionali
- ART. 26 Patrimonio dell'Associazione
- ART. 27 Entrate dell'Associazione
- ART. 28 Destinazione degli utili, dei fondi, delle riserve e del capitale
- ART. 29 Durata del periodo di contribuzione
- ART. 30 Diritti degli associati al patrimonio sociale
- ART. 31 Bilanci
- ART. 32 Scioglimento e liquidazione dell'Associazione
- ART. 33 Rinvio
- ART. 34 Disposizione transitoria
L'adesione all'Associazione comporta il versamento della quota annua di iscrizione annuale.
E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli a quelli annuali.
I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti stabiliti per l'iscrizione annuale e sono comunque a fondo perduto.
I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso.
In caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.