Sommario statuto
- ART. 1 Costituzione, sede e durata
- ART. 2 Scopi
- ART. 3 Attività
- ART. 4 Requisiti degli associati
- ART. 5 Ammissione e diritti degli Associati
- ART. 6 Categorie degli associati
- ART. 7 Doveri degli associati
- ART. 8 Sanzioni disciplinari
- ART. 9 Perdita della qualifica di associato
- ART. 10 Organi dell'Associazione
- ART. 11 Assemblea generale dei soci
- ART. 12 Competenze dell'assemblea generale dei soci
- ART. 13 Convocazione dell'assemblea generale dei soci
- ART. 14 Comitato Esecutivo (CE)
- ART. 15 Compiti del Comitato Esecutivo
- ART. 16 Funzioni del Comitato Esecutivo
- ART. 17 Riunioni del Comitato Esecutivo
- ART. 18 Organo di Controllo
- ART. 19 Collegio dei Garanti
- ART. 20 Consiglio Direttivo Nazionale (CDN)
- ART. 21 Gruppi di Studio
- ART. 22 Sezione Giovani Pneumologi
- ART. 23 Sezioni Regionali
- ART. 24 Presidente Onorario
- ART. 25 Congresso Nazionale e Congressi delle Sezioni Regionali
- ART. 26 Patrimonio dell'Associazione
- ART. 27 Entrate dell'Associazione
- ART. 28 Destinazione degli utili, dei fondi, delle riserve e del capitale
- ART. 29 Durata del periodo di contribuzione
- ART. 30 Diritti degli associati al patrimonio sociale
- ART. 31 Bilanci
- ART. 32 Scioglimento e liquidazione dell'Associazione
- ART. 33 Rinvio
- ART. 34 Disposizione transitoria
L'Assemblea Generale dei Soci è convocata dal Presidente, in qualunque Sede e comunque nel territorio della Repubblica Italiana, con comunicazione scritta o con qualunque altro mezzo che consenta la prova di ricezione ed inviata a tutti gli Associati con preavviso di 15 giorni e pubblicata sul sito dell’Associazione.
La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta di almeno un decimo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere, alla convocazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea Generale dei Soci deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
Qualora il Presidente non provveda entro 30 giorni alla convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci ordinaria o straordinaria, richiesta dagli associati, la convocazione potrà essere indetta dall’organo di controllo.
In prima convocazione l'Assemblea Generale dei Soci è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio.
In seconda convocazione l’Assemblea Generale dei Soci è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
Ciascun socio non può essere portatore di più di 5 (cinque) deleghe.
L'Assemblea Generale dei Soci è presieduta dal Presidente o, in sua assenza da un membro del Comitato Esecutivo, nominato in apertura dei lavori su proposta del Presidente dell’Associazione, che ne accerta la validità e ne regola lo svolgimento.
È possibile lo svolgimento dell'Assemblea Generale dei Soci mediante l'intervento di soci collegati in audio conferenza, alle seguenti condizioni:
a) che nell'avviso di convocazione sia indicati anche i luoghi audio-video collegati nei quali i membri potranno effettuare il proprio intervento;
b) che sia consentito ad ogni singolo socio di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
Spetta al Presidente della riunione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione.
Spetta agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea, o per singolo interpello, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Spetta al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente tutti gli interventi costituenti oggetto di verbalizzazione. In questa ipotesi, la riunione deve ritenersi svolta nel luogo ove sia presente il soggetto verbalizzante (segretario o notaio).
L’Assemblea Generale dei Soci delibera a maggioranza di voti salvo i casi espressamente previsti dallo statuto. Ai sensi dall’art. 24 comma 4 del d.lgs. 117/2017 e s.m.i., è consentito il voto anche per corrispondenza o in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità di chi partecipa e vota.
Per le deliberazioni di modifica dello statuto, di trasformazione, fusione e scissione, occorre sempre il voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto di voto.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) degli associati.