Sommario statuto
- ART. 1 Costituzione, sede e durata
- ART. 2 Scopi
- ART. 3 Attività
- ART. 4 Requisiti degli associati
- ART. 5 Ammissione e diritti degli Associati
- ART. 6 Categorie degli associati
- ART. 7 Doveri degli associati
- ART. 8 Sanzioni disciplinari
- ART. 9 Perdita della qualifica di associato
- ART. 10 Organi dell'Associazione
- ART. 11 Assemblea generale dei soci
- ART. 12 Competenze dell'assemblea generale dei soci
- ART. 13 Convocazione dell'assemblea generale dei soci
- ART. 14 Comitato Esecutivo (CE)
- ART. 15 Compiti del Comitato Esecutivo
- ART. 16 Funzioni del Comitato Esecutivo
- ART. 17 Riunioni del Comitato Esecutivo
- ART. 18 Organo di Controllo
- ART. 19 Collegio dei Garanti
- ART. 20 Consiglio Direttivo Nazionale (CDN)
- ART. 21 Gruppi di Studio
- ART. 22 Sezione Giovani Pneumologi
- ART. 23 Sezioni Regionali
- ART. 24 Presidente Onorario
- ART. 25 Congresso Nazionale e Congressi delle Sezioni Regionali
- ART. 26 Patrimonio dell'Associazione
- ART. 27 Entrate dell'Associazione
- ART. 28 Destinazione degli utili, dei fondi, delle riserve e del capitale
- ART. 29 Durata del periodo di contribuzione
- ART. 30 Diritti degli associati al patrimonio sociale
- ART. 31 Bilanci
- ART. 32 Scioglimento e liquidazione dell'Associazione
- ART. 33 Rinvio
- ART. 34 Disposizione transitoria
L’Associazione prevede la costituzione di sezioni regionali, che in casi particolari, possono raggruppare regioni finitime.
Le funzioni delle sezioni regionali o pluriregionali sono:
- studiare le problematiche delle strutture pneumologiche ospedaliere e territoriali, nell’ambito della o delle regioni di competenza informandone il Comitato Esecutivo.
- elaborare le proposte dei piani di programmazione sanitaria regionale per quanto attiene la specialità dell’ambito delle vigenti leggi;
- intrattenere contatti con le autorità proposte alla programmazione sanitaria per la discussione e l’inserimento di proposte nel piano di programmazione regionale;
- stabilire e garantire i rapporti con le amministrazioni regionali, aziende ospedaliere, aziende universitarie ospedaliere, aziende sanitarie locali (o strutture equipollenti) per salvaguardare gli interessi della specialità, delle strutture e degli associati e della popolazione in generale;
- promuovere l’attività scientifica, didattica e formativa degli associati, in ambito regionale;
- informare il comitato esecutivo di tutte le attività svolte.
Il numero dei componenti dei singoli Consigli Direttivi regionali viene stabilito dal Comitato Esecutivo con apposito regolamento delle sezioni regionali.