Parte II - Modalità di Elezione Comitato Esecutivo
Approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale
Luglio 2023
ART. 9 – CANDIDATURE E FORMAZIONE DELLE LISTE
Possono candidarsi al Comitato Esecutivo tutti i Soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
I candidati al Comitato Esecutivo devono presentare una lista unitaria corredata dal programma di lavoro che contenga un elenco di 8 (otto) nominativi, in cui sia presente un Capolista candidato alla carica di Presidente.
La lista può anche esprimere i ruoli previsti dall’art 14.
La/e lista/e dei candidati così formate, deve/devono essere presentata/e al Segretario, presso la Segreteria Nazionale, unitamente al programma di lavoro ai CV ed alle foto dei candidati, entro e non oltre il 30mo giorno antecedente l’apertura del seggio elettorale.
La Segreteria Nazionale provvede ad inviare riscontro della ricezione a tutti i candidati della/e lista/e.
La Segreteria Nazionale, verificata la regolarità delle candidature presentate, allestisce la scheda elettorale comprendente tutte le liste presentate, numerate secondo l’ordine di presentazione e contenenti il nominativo del Capolista seguito dai nominativi dei candidati in ordine alfabetico.
La/e lista/e presentata/e e il/i relativo/i programma/i vengono resi pubblici a tutti i Soci attraverso i mezzi di comunicazione dell’Associazione.
La/e lista/e dei candidati possono indicare 1 (un) rappresentante di lista.
ART. 10 – COMMISSIONE ELETTORALE PER IL RINNOVO DI CARICHE NAZIONALI
Il Comitato Esecutivo, nella sua ultima seduta che precede le votazioni, nomina la Commissione Elettorale composta di 3 (tre) Soci, che non siano candidati per le votazioni delle Cariche Nazionali.
I Soci nominati eleggono al loro interno il Presidente del Seggio, il Segretario del Seggio e 1 (uno) Scrutatore.
In caso di impedimento di uno o più Componenti della Commissione Elettorale, il Presidente Nazionale provvede a nominare i sostituti dandone comunicazione al Comitato Esecutivo, via e-mail o attraverso altri canali di comunicazione.
La Commissione ha il compito di consentire il normale svolgimento delle operazioni di voto, nonché effettuare le operazioni di spoglio delle schede. La Commissione è supportata dal Segretario o, in caso di suo legittimo impedimento, da un sostituto nominato dal Presidente affinché le operazioni di spoglio e la proclamazione avvengano nell’assoluto rispetto dello Statuto e del presente regolamento elettorale.
Alle operazioni di spoglio può assistere il rappresentante di lista di ogni lista presentata.
La Commissione Elettorale ha altresì il compito di redigere il verbale delle elezioni, che deve essere inviato alla Segreteria Nazionale entro i termini stabiliti dal presente Regolamento Elettorale.
ART. 11 – ESPRESSIONE DEL VOTO DEGLI ASSOCIATI
Le operazioni di voto avvengono dopo verifica dell’identità dell’elettore e del suo diritto di voto da parte della Commissione Elettorale.
Ogni Socio con diritto di voto riceve una scheda elettorale, in formato cartaceo o elettronico, sulla quale dovrà esprimere il proprio voto alla lista.
Il voto su più liste è considerato nullo.
ART. 12 – SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI
La Commissione Elettorale procede allo spoglio delle schede al termine delle operazioni elettorali.
Risulta eletta la lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti validi.
In caso di parità tra liste, risulterà eletta la lista del candidato a Presidente con maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione.
In caso di dimissioni o di decadenza nel corso del biennio, il Presidente sarà sostituito dal Segretario.
In caso di dimissioni o di decadenza nel corso del biennio di un Componente del Comitato Esecutivo non verrà sostituito.
La Commissione Elettorale ha il compito di predisporre apposito verbale come previsto dall’Art. 7 del presente Regolamento Elettorale.
I risultati delle votazioni devono essere pubblicati e diffusi attraverso i mezzi di comunicazione dell’Associazione.