- Pubblicazione il 25 Febbraio 2011
Al fine di fare un po’ di chiarezza in merito alle informazioni non corrette che da diverse parti ci sono state segnalate, desideriamo informarvi che la CNFC con delibera del 18 Gennaio 2011 ha precisato e pubblicato sul sito di AGENAS un chiarimento in merito al Divieto di reclutamento dei partecipanti da parte degli sponsor (Aziende farmaceutiche e produttori di dispositivi medicali, precisando quanto segue:
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ECM premette che per “reclutamento” si intende il rapporto diretto tra lo sponsor e il partecipante all’evento formativo, che beneficia di vantaggi economici e non, per la partecipazione all’evento formativo stesso e che possono essere rappresentati dall’esonero del costo dell’iscrizione al corso, ai costi relativi, ai trasferimenti, pernottamenti e così via, stabilisce quanto segue.
Il Provider – fermo restando il rispetto dell’indipendenza dall’interesse commerciale del contenuto formativo e di tutti gli adempimenti previsti in materia - deve conservare copia degli inviti nominativi degli sponsor unitamente all’elenco dei professionisti invitati all’evento e renderli disponibili alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua ECM ai fini della competente valutazione a cura del Comitato di Garanzia per l’indipendenza della formazione continua dal sistema di sponsorizzazioni e dell’Osservatorio Nazionale della Formazione Continua in Sanità.
Ogni professionista sanitario - all’atto della partecipazione all’evento formativo - deve consegnare al Provider dell’ evento una copia dell’invito o una dichiarazione sottoscritta attestante l’invito, con firma autografa e leggibile unitamente ai propri dati anagrafici (codice fiscale, nome, cognome, libero professionista/dipendente, professione, disciplina, nome sponsor).
Il Provider, al fine di trasmettere correttamente i report dei partecipanti alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua ECM o agli enti accreditanti e al Co.Ge.A.P.S., deve rammentare al partecipante il limite massimo di 1/3 dei crediti formativi ricondotti al triennio di riferimento acquisibili mediante reclutamento diretto e - all’atto della compilazione del report contenente l’elenco dei partecipanti ai corsi ECM - deve indicare negli appositi spazi il nome dello sponsor.
L’ordine, il collegio o l’associazione, nei cui albi è iscritto il professionista sanitario, dovrà certificare i crediti formativi attestati dai Provider con invito a carico di uno o più sponsor, fino alla concorrenza di massimo 1/3 dei crediti formativi acquisiti nel triennio di riferimento (2011-2013).
Per la formazione a distanza e per la formazione sul campo si conferma quanto disciplinato dal richiamato “Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all’Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009 e per l’accreditamento”, fermo restando che gli elenchi relativi ai partecipanti non possono essere consegnati agli sponsor.
Le indicazioni contenute nella presente rivestono carattere integrativo e di modifica della determina dell’8 Ottobre 2010 in materia di violazioni, contestazioni delle stesse e relative modificazioni.
AIPO Ricerche è sin da ora a vs. disposizione per ulteriori chiarimenti in merito all'attività formativa di AIPO.
La Redazione AIPONET