Riabilitazione ospedaliera e territoriale. Diffuso il documento del Ministero che detta nuove regole
- Pubblicazione il 05 Luglio 2019
E’ stato trasmesso alle Regioni il documento del Ministero della Salute dal titolo “Linee di indirizzo per l’individuazione di percorsi appropriati nella rete di riabilitazione” che intende definire nuove regole per la riabilitazione ospedaliera e territoriale.
Nel presentare il documento il Ministero della Salute sottolinea la necessità di intervenire in un’area, quella riabilitativa appunto, caratterizzata da una forte disomogeneità. Dove attività ed erogazione dei servizi sono molto sbilanciati fra le diverse Regioni e anche nell’ambito della stessa Regione.
Dove manca una continuità assistenziale che cede il passo a una serie di interventi singoli e disgiunti volti al raggiungimento degli obiettivi previsti dai Progetti riabilitativi individuali (PRI) come definiti dalle Linee Guida del 1998 e dal Piano di Indirizzo per la Riabilitazione del 2011.
Un ambito in cui la distanza fra strutture ospedaliere e servizi distrettuali è ormai divenuta insostenibile. Con ambulatori, strutture residenziali, semiresidenziali e domiciliari caratterizzati da criteri di ammissione e dimissione non uniformi, da responsabilità gestionali differenti nonché budget di spesa diversi.
Uno degli aspetti che maggiormente aveva suscitato polemiche e critiche, da più parti, nella fase di formulazione del documento, era stato il limite posto ai ricoveri di riabilitazioni provenienti dal territorio. Il documento infatti pone come pari al 20% del totale dei ricoveri la quota dei ricoveri regionali provenienti dal domicilio in tutte le discipline di riabilitazione (cod. 56. cod. 28. cod. 75).
Vi sono due punti importanti che è opportuno sottolineare. La soglia, che inizialmente era del 15% poi portata al 20%, non sarà più vincolante ma solo tendenziale. Risultato ottenuto grazie al lavoro anche di AIPO che ha più volte segnalato al Ministero la necessità di garantire l’accesso alla riabilitazione ai pazienti affetti da patologie croniche, quali la BPCO, per i quali numerosi peggioramenti clinici non necessitano di ricovero in setting per acuto ma possono essere governati solo in regime di ricovero riabilitativo.
Inoltre, non è stato definito un setting di altissima specialità riabilitativa respiratoria per i pazienti con grave insufficienza respiratoria cronica. Basti pensare a quelli provenienti dalla rianimazione, sulla scorta dei codici 75 neurologici. Infatti la gravità clinica di questi pazienti non può essere rappresentata da un semplice Codice 56a.
Ma vediamo qualche dato. I ricoveri di riabilitazione ospedaliera erogati nell’anno 2017 sono stati circa 340.000 di cui più del 90% in regime ordinario e il restante 10% in regime diurno.
Nel documento viene indicato di “rendere omogenee, secondo quanto previsto dal Piano di indirizzo le modalità di utilizzo dei posti letto ospedalieri, ordinari e diurni, di riabilitazione intensiva (definiti dal cod. 56) ed intensiva ad alta specializzazione (definiti dai codici 28 e 75) e di riabilitazione estensiva, attraverso l'individuazione dei criteri di appropriatezza legati alla tipologia delle patologie disabilitanti (neurologiche, ortopediche, ecc.) ed alle condizioni del paziente sotto il profilo clinico funzionale.
Tale individuazione può avvenire solo tramite un'adeguata valutazione degli elementi clinico-funzionali e sociali dai quali deve scaturire il PRI che permetterà la scelta del setting più appropriato di cure riabilitative in regime di ricovero. Risulta quindi evidente che solo attraverso il progetto riabilitativo elaborato dal medico specialista in riabilitazione, così come definito nelle Linee guida e nel Piano di indirizzo, si potrà avere un governo dell'intero percorso riabilitativo assistenziale ed un utilizzo corretto delle molteplici offerte di intervento riabilitativo in regime di ricovero, favorendo non solo un utilizzo appropriato delle risorse disponibili ma soprattutto un intervento riabilitativo che permetta il miglior recupero delle capacità funzionali e delle autonomie del paziente”.
Il documento stabilisce dei requisiti per un accesso appropriato alla struttura riabilitativa. Il primo requisito che risulta “indispensabile per il ricovero ordinario in riabilitazione è la necessità clinica di sorveglianza medico infermieristica h24: ove non sia necessaria tale sorveglianza il ricovero risulta inappropriato”. Vengono inoltre definiti dei requisiti generali legati alla condizione del paziente peraltro già indicati nelle Linee Guida Nazionali.
In particolare, il documento riporta:
Le condizioni cliniche e le comorbidità mediche e/o chirurgiche del paziente siano compatibili con I S erogazione dei trattamenti riabilitativi (criterio riscontrabile attraverso analisi della cartella clinica e in particolare dal PRI): se nel corso di un ricovero in riabilitazione intensiva, l'evolversi delle condizioni cliniche o delle comorbidità del paziente rendono inappropriata o non indicata esecuzione di un trattamento intensivo, il paziente è trasferito a un livello di intensità inferiore. previo aggiornamento della documentazione clinica e annotazione sulla cartella clinica e comunicazione alla ASL
Sia effettuata una valutazione delle condizioni clinico-funzionali del paziente sia precedenti all'evento indice, sia al momento della presa in carico attraverso strumenti validati, per verificare la severità del quadro clinico, il potenziale di modificabilità e di recupero delle diverse funzioni (motorie, cognitive, comportamentali) e predisposto un adeguato progetto riabilitativo individualizzato (presente nella cartella clinica e realizzato entro le 72 ore dall'accoglimento). La valutazione dei risultati ottenuti deve essere eseguita prima (72 ore) della dimissione
Ufficio Stampa AIPO