- Pubblicazione il 25 Gennaio 2016
Con il decreto del 22 Dicembre 2015 l’Italia si allinea all’Europa in materia di l’idoneità alla guida nei soggetti affetti da questa patologia di grado moderato-severo associato a un’eccessiva sonnolenza diurna.
“Il Ministero della Salute ha predisposto delle specifiche indicazioni operative al fine di assicurare criteri di valutazione uniformi su tutto il territorio nazionale ed evitare inutili richieste di esami specialistici in caso di sospetto di Sindrome delle Apnee Ostruttive del Sonno (OSAS)” spiega Giancarlo Marano, della Direzione Generale Prevenzione sanitaria, del Ministero della Salute.
“Con le procedure indicate dal Ministero si intende evitare che, nel corso degli accertamenti volti a stabilire l’idoneità alla guida, il medico monocratico o la Commissione Medica richiedano indistintamente, sempre e comunque esami polisonnografici in caso di sospetto di Osas” continua Marano.
“I controlli da effettuare, avendo come obiettivo la valutazione della sicurezza alla guida, devono necessariamente essere centrati sull’ accertamento della sussistenza o meno di una condizione di eccessiva sonnolenza diurna, in quanto è tale condizione a rappresentare un effettivo fattore di rischio di incidente. Al riguardo è opportuno sottolineare che tale fattore di rischio può anche non essere presente in casi di OSAS medio o grave e viceversa presentarsi anche con OSAS lieve. Per tale motivo assumono un’importanza assoluta, ai fine della valutazione dell’idoneità alla guida, le capacità di attenzione presentate dal soggetto e non il numero delle apnee notturne."
"Solo se è riscontrata la sussistenza di una condizione di eccessiva sonnolenza diurna ha un significato la richiesta, da parte della Commissione medica locale, di un esame polisonnografico" continua Giancarlo Marano. "Sempre che non si tratti di un soggetto già in cura presso un centro specialistico, con diagnosi accertata. In tale ipotesi sarà il medico monocratico o la Commissione Medica locale, a seconda dei casi, a interagire direttamente con il centro che ha in carico il paziente al fine di acquisire le informazioni relative all’aderenza alla terapia e all’ efficacia della terapia praticata. In particolare, la Commissione Medica, in collaborazione con il centro specialistico, avrà la facoltà di decidere riduzioni individualizzate della validità della patente rilasciata o rinnovata, ed eventualmente potrà anche prevedere ulteriori prescrizioni aggiuntive. In ogni caso la validità della patente di guida non potrà superare i tre anni per i conducenti del gruppo 1 ed un anno per i conducenti del gruppo 2 (autocarri ed altri mezzi pesanti)” conclude Marano.
Ufficio Stampa AIPO