REGOLAMENTO DELLE INCOMPATIBILITA’ DELLE CARICHE ASSOCIATIVE
Approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale
11 Novembre 2015
ART. 1
Sono definite cariche associative istituzionali dell’Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri:
- il Presidente Nazionale
- il Componente del Comitato Esecutivo
- il Presidente della Sezione Regionale
- il Responsabile di Gruppi di Studio
- il Coordinatore Nazionale della Sezione Giovani Pneumologi
- il Componente del Collegio dei Garanti
- il Componente del Collegio dei Revisori dei Conti
- il Direttore Editoriale
- il Direttore Scientifico del Centro Studi
- il Coordinatore della Scuola di Formazione Permanente in Pneumologia.
ART. 2
Non possono ricoprire cariche nell’Associazione, coloro che hanno una lite pendente con l’Associazione stessa, documentata, di tipo legale e/o economico.
ART. 3
Il Socio Ordinario non può ricoprire contemporaneamente cariche istituzionali Nazionali e Regionali, come previsto dall’Art. 6 dello Statuto AIPO.
Il Presidente della Sezione Regionale, che fa parte di diritto del Consiglio Direttivo Nazionale (Art. 12, comma 1 dello Statuto AIPO), non può ricoprire altre cariche Nazionali.
ART. 4
In riferimento a quanto previsto dall’art 6 dello Statuto non sono incompatibili le cariche ricoperte nelle Società scientifiche internazionali.
Il socio che viene chiamato a ricoprire cariche in tali Associazioni deve informare la Segreteria Nazionale AIPO dell’avvenuta nomina.
ART. 5
L’iscrizione all’Associazione non preclude agli Associati la possibilità d’iscrizione ad altre Associazioni scientifiche. L’iscrizione a tali Associazioni non prevede autorizzazione preventiva.
ART. 6
Il Socio che è chiamato a ricoprire cariche nell’ambito di altre Associazioni o Società scientifiche deve darne comunicazione scritta al Comitato Esecutivo entro 30 giorni dal conferimento dell’incarico.
ART. 7
Il Socio che ricopre cariche istituzionali in AIPO non può ricoprire contemporaneamente cariche in altre Associazioni o Società scientifiche, salvo quanto previsto dal comma 1 dell’art. 4 del presente regolamento o salvo quanto diversamente autorizzato dal Comitato Esecutivo.
La non osservanza di tale articolo comporta il deferimento al Comitato dei Garanti a norma dell’art. 25 dello Statuto per attivare le procedure previste dall’art 9.
ART. 8
Sulle deroghe al presente regolamento è chiamato a deliberare il Comitato Esecutivo.