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REGOLAMENTO DELLE INCOMPATIBILITA’ DELLE CARICHE ASSOCIATIVE

Approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale
11 Novembre 2015

ART. 1
Sono definite cariche associative istituzionali dell’Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri:

  1. il Presidente Nazionale
  2. il Componente del Comitato Esecutivo
  3. il Presidente della Sezione Regionale
  4. il Responsabile di Gruppi di Studio
  5. il Coordinatore Nazionale della Sezione Giovani Pneumologi
  6. il Componente del Collegio dei Garanti
  7. il Componente del Collegio dei Revisori dei Conti
  8. il Direttore Editoriale
  9. il Direttore Scientifico del Centro Studi
  10. il Coordinatore della Scuola di Formazione Permanente in Pneumologia.

ART. 2
Non possono ricoprire cariche nell’Associazione, coloro che hanno una lite pendente con l’Associazione stessa, documentata, di tipo legale e/o economico.

ART. 3
Il Socio Ordinario non può ricoprire contemporaneamente cariche istituzionali Nazionali e Regionali, come previsto dall’Art. 6 dello Statuto AIPO.
Il Presidente della Sezione Regionale, che fa parte di diritto del Consiglio Direttivo Nazionale (Art. 12, comma 1 dello Statuto AIPO), non può ricoprire altre cariche Nazionali.

ART. 4
In riferimento a quanto previsto dall’art 6 dello Statuto non sono incompatibili le cariche ricoperte nelle Società scientifiche internazionali.
Il socio che viene chiamato a ricoprire cariche in tali Associazioni deve informare la Segreteria Nazionale AIPO dell’avvenuta nomina.

ART. 5
L’iscrizione all’Associazione non preclude agli Associati la possibilità d’iscrizione ad altre Associazioni scientifiche. L’iscrizione a tali Associazioni non prevede autorizzazione preventiva.

ART. 6
Il Socio che è chiamato a ricoprire cariche nell’ambito di altre Associazioni o Società scientifiche deve darne comunicazione scritta al Comitato Esecutivo entro 30 giorni dal conferimento dell’incarico.

ART. 7
Il Socio che ricopre cariche istituzionali in AIPO non può ricoprire contemporaneamente cariche in altre Associazioni o Società scientifiche, salvo quanto previsto dal comma 1 dell’art. 4 del presente regolamento o salvo quanto diversamente autorizzato dal Comitato Esecutivo.
La non osservanza di tale articolo comporta il deferimento al Comitato dei Garanti a norma dell’art. 25 dello Statuto per attivare le procedure previste dall’art 9.

ART. 8
Sulle deroghe al presente regolamento è chiamato a deliberare il Comitato Esecutivo.