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Parte V - Modalità di Elezione Rappresentante dei Soci Aggregati e Affiliati

Approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale
20 Luglio 2015

Art. 21 - Candidature
Possono candidarsi per la carica di Rappresentante dei Soci Aggregati tutti i Soci Aggregati in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
Possono candidarsi per la carica di Rappresentante dei Soci Affiliati tutti i Soci Affiliati in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
I Soci devono presentare la propria candidatura su apposita scheda redatta dalla Segreteria Nazionale, debitamente firmata e corredata dal Programma di lavoro a supporto della candidatura.
Le candidature devono essere presentate al Segretario Generale, presso la Segreteria Nazionale, unitamente al programma, entro e non oltre il 30mo giorno antecedente l’apertura del seggio elettorale; la Segreteria Nazionale provvede ad inviare riscontro della ricezione a tutti i candidati.
La Segreteria Nazionale verifica la regolarità delle candidature presentate ed allestisce una scheda elettorale comprendente i nominativi dei candidati in ordine alfabetico.
L’elenco dei candidati e i relativi programmi vengono resi pubblici a tutti i Soci Aggregati e Soci Affiliati attraverso i mezzi di comunicazione dell’Associazione.

Art. 22 - Diritto di voto
Hanno diritto di voto per l’elezione del Rappresentante dei Soci Aggregati tutti i Soci Aggregati in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
Hanno diritto di voto per l’elezione del Rappresentante dei Soci Affiliati tutti i Soci Affiliati in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
I Soci Aggregati e Affiliati non hanno diritto di voto attivo e passivo per le altre Cariche Nazionali e Regionali, secondo quanto previsto dall’Art. 5 commi B e C dello Statuto.

Art. 23 - Modalità di votazione ed espressione del voto degli Associati
Il Rappresentante dei Soci Aggregati e il Rappresentante dei Soci Affiliati vengono eletti in sede di Congresso Nazionale, con votazione separata e indipendente.

Art. 24 - Scrutinio e proclamazione degli Eletti
La Commissione Elettorale procede allo spoglio delle schede.
Risulta eletto il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi.
In caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione.
In caso di dimissioni o di decadenza nel corso del biennio, verrà nominato il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti fra i non eletti.
La Commissione Elettorale ha il compito di predisporre apposito verbale come previsto dall’Art. 7 del presente Regolamento Elettorale.
I risultati delle votazioni devono essere pubblicati e diffusi attraverso i mezzi di comunicazione dell’Associazione..