Usando questo sito si accetta l'utilizzo dei cookie per analisi, contenuti personalizzati e annunci.

Art. 35 - NORME SULLE CARICHE E REGOLAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSE

Tutte le cariche ricoperte in seno a tutti gli organi associativi non comportano, per gli Associati, retribuzioni, ma danno diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate per le ragioni dell'ufficio.

L'Associazione adotta una politica di gestione dei conflitti di interesse in capo ai componenti il Consiglio Direttivo nazionale e i consigli direttivi regionali, nonché alle persone fisiche o giuridiche cui essa formalmente conferisca poteri di rappresentanza.

La regolamentazione prevede:

a) obbligo di dichiarazione preventiva dei conflitti di interessi con cadenza annuale;

b) le procedure di gestione e le eventuali violazioni del conflitto di interesse sono regolate dal Collegio dei Garanti, che provvede anche a possibili provvedimenti sanzionatori.

Art. 36 - RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

Per quanto non previsto da questo Statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

L'ente e i suoi legali rappresentanti sono autonomi e indipendenti anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).

I legali rappresentanti dell'Associazione sono esclusi dagli incarichi qualora abbiano subito condanne passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione.